Sai che contro il cyberbullismo esiste una legge, la numero 71 del 29 maggio 2017? Si tratta del primo strumento di legge che ha definito ed affrontato questo problema. Ecco i suoi punti salienti:
1. Questa legge punta a favorire una maggiore consapevolezza fra voi ragazzi dell’importanza di non assumere atteggiamenti persecutori e, per la prima volta, fornisce una definizione giuridica di “cyberbullismo” come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonchè la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
2. Ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito del social una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in Rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.
3. Con la legge è nato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che oltre a redigere un piano di contrasto e prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno farà una relazione al Parlamento sulle attività svolte.
4. Anche il Ministero dell’Istruzione è coinvolto, dovendo adottare delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.
5. Il dirigente scolastico che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti scolastici dovranno prevedere esplicite sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità degli atti compiuti.
6. Per i minori autori di atti di cyberbullismo, tra i 14 ed i 18 anni, se non c’è querela o denuncia, scatta l’ammonimento: il questore convoca il minore insieme ai genitori.
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